Art. 1.
(Finalità e definizioni).

      1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità ai princìpi della normativa dell'Unione europea, stabilisce i princìpi fondamentali in materia di attività subacquea e iperbarica.
      2. Si intende per attività subacquea e iperbarica l'attività svolta, con o senza l'ausilio di mezzi autonomi di respirazione, sotto la superficie dell'acqua dai seguenti soggetti:

          a) operatori subacquei e iperbarici professionali ovvero imprese di lavori subacquei e iperbarici;

          b) operatori, istruttori e guide subacquee, ovvero imprese o centri di immersione subacquea e organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea, a scopo esclusivamente turistico e ricreativo.